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Legge 104 e lavoro somministrato

21/11/2023

La Legge 104 è stata pensata per tutelare i diritti di coloro che hanno una disabilità e dei familiari che se ne prendono cura. Per i primi si tratta di una normativa che mira a garantire la loro integrazione sociale e lavorativa, mentre per i secondi rappresenta un sostegno e uno strumento per poter conciliare il lavoro e la vita familiare.

 

 

Anche i lavoratori somministrati possono usufruire dei permessi e delle tutele previsti dalla legge 104 per l’assistenza di persone con disabilità.

 

Quali sono le agevolazioni?

 

L’art. 33 della legge 104 del 1992 prevede delle misure a favore dei soggetti ai quali si rivolge sia in contesti lavorativi che non. Nello specifico, i benefici riguardano permessi retribuiti, agevolazioni fiscali, congedi straordinari e altre forme di sostegno.

 

Questa legge prevede la possibilità per i lavoratori di prestare assistenza al familiare disabile, assentandosi dal lavoro per alcuni giorni al mese.

Nello specifico:

  • il disabile stesso o i familiari (coniuge, genitori anche adottivi o parenti entro il secondo grado) del disabile in situazione di gravità possono chiedere di astenersi dal lavoro con dei permessi retribuiti per 2 ore al giorno o in alternativa 3 giorni al mese (anche divisi in ore);
  • i dipendenti di datori di lavoro pubblici o privati che assistono familiari con disabilità grave possono richiedere di astenersi dal lavoro con un periodo di congedo, continuativo o frazionato, della durata massima di due anni.

 

Chi può usufruire dei sussidi della Legge 104?

 

Coloro che hanno una disabilità devono ricevere il riconoscimento dello status di disabilità grave (motoria, psichica o sensoriale) da parte di una Commissione Medica riconosciuta, mentre per coloro che se ne prendono cura è necessario che si tratti di coniugi, conviventi, parenti o affini entro il 2 grado.

 

Permessi 104 e lavoro somministrato

 

Il rapporto di lavoro in somministrazione è caratterizzato da tre attori:

  • l’agenzia somministratrice
  • l’utilizzatore
  • il lavoratore dipendente

Chi ha questo contratto quindi è dipendente dell’agenzia e in quanto tale ha diritto a usufruire di tutte le tutele previste dalla legge.

 

Esiste infatti un principio di non discirminazione in base al quale chi ha un contratto di somministrazione deve avere le stesse tutele di chi è assunto direttamente dall’azienda utilizzatrice:

  • parità in termini di orario di lavoro
  • maggiorazioni per lavoro straordinario 
  • pause, periodi di riposo, indennità, ferie, festività
  • lavoro notturno
  • tutela per le donne in stato di gravidanza 
  • sicurezza sul lavoro
  • parità di trattamento tra uomo e donna e protezione verso ogni forma di discriminazione. 

La non discriminazione si applica quindi anche alle tutele previste dalla legge 104.

 

Il lavoratore interinale svolge la sua prestazione sotto la direzione e il controllo dell’azienda presso cui è inviato in missione.

 

La particolarità consiste nel fatto che gli viene applicato sia il CCNL per la somministrazione di lavoro, sia il CCNL dell’utilizzatore. Il datore di lavoro effettivo è l’agenzia di somministrazione. È infatti quest’ultima che è tenuta a pagare la retribuzione al lavoratore.

 

Pertanto, se il lavoratore in somministrazione vuole usufruire dei permessi legge 104, dovrà fare richiesta all’agenzia di somministrazione.

 

Non essendoci un termine dettato dalla legge, è sempre bene verificare con l’agenzia se ci sono regole interne da seguire.

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Posted on Categories Disabilità, Lavoratori, Normative
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