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Appalti e somministrazione illecita di personale, ritornano le sanzioni penali

Dopo la depenalizzazione del 2016, il Legislatore ha reintrodotto le sanzioni penali per il lavoro nero. Con il Decreto PNRR 2024 sono infatti entrate in vigore, dal 2 marzo 2024, nuove regole e maxi sanzioni contro il lavoro nero.
Dopo la tragedia nel cantiere di Firenze dove hanno perso la vita cinque operai, l’obiettivo è quello di fermare le stragi sul lavoro e contrastare il sommerso.

Le nuove norme si applicano a qualunque datore di lavoro privato che non effettua la comunicazione obbligatoria preventiva di instaurazione del rapporto subordinato. Le aziende possono essere soggette a multe fino a 46.800 euro o a 57.600 euro in caso di recidiva.

 

Sanzioni più pesanti in caso di somministrazione illecita

 

Aggravate le pene e le sanzioni anche per la somministrazione abusiva di personale, in quanto illecita. Sono state reintrodotte norme di natura penale (arresto con l’alternativa dell’ammenda) nelle ipotesi di somministrazione illecita o fraudolenta.

Lo stesso vale per gli appalti non genuini che, il più delle volte, sono contratti che celano una interposizione illecita di manodopera, e nei casi di distacco illecito, quando i requisiti della temporaneità e, soprattutto, dell’interesse del distaccante, non si rinvengono.

Le problematiche del distacco illecito sono cresciute negli anni, con il moltiplicarsi dei “contratti di rete”. Nelle catene di aziende gli organi di vigilanza si trovano ad esaminare imprese che si limitano a fornire manodopera alle altre aziende che hanno sottoscritto il contratto.

Ecco le nuove disposizioni.

 

Appalti non genuini e distacco illecito:

– Arresto fino a un mese.
– Ammenda di 60 euro al giorno per ogni lavoratore occupato e per ogni giornata di lavoro in cui è avvenuta la prestazione applicata sia allo pseudo appaltatore che al committente.

Somministrazione illecita o fraudolenta di manodopera:

– Arresto fino a 3 mesi.
– Ammenda di 100 euro al giorno per ogni lavoratore e per ogni giorno di lavoro in cui è avvenuta la prestazione applicata sia allo pseudo appaltatore che al committente.

Non rischiare di incorrere in violazioni legate alla somministrazione irregolare di manodopera: rivolgiti esclusivamente ad Agenzie per il Lavoro riconosciute dal Ministero del Lavoro.

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