11 Set Figli in quarantena? Congedo e smart working per i lavoratori dipendenti
Settembre, per chi ha figli, coincide con la riapertura delle scuole. Mai, come in questo 2020, l’inizio del nuovo anno scolastico è caratterizzato da ansie e dubbi, quasi unicamente legati alla “situazione covid 19”. Uno degli interrogativi che più assilla i genitori riguarda la gestione dei figli nell’ipotesi di quarantena. Dedichiamo quindi questo intervento ad una delle misure che il Governo ha varato per far fronte a questa delicata situazione.
Il Governo, con pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale n. 223 dell’8 settembre 2020, ha emanato il Decreto Legge n. 111 dell’8 settembre 2020 contenente disposizioni urgenti per far fronte a indifferibili esigenze finanziarie e di sostegno per l’avvio dell’anno scolastico, connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19. Le disposizioni contenute nel decreto sono valide dal 9 settembre ed è di particolare interesse l’articolo 5, per quanto riguarda il mondo del lavoro, che fornisce importanti indicazioni per le modalità di svolgimento della propria mansione lavorativa nel caso in cui ci si trovi a dover affrontare un periodo di quarantena dei propri figli, se minori di 14 anni.
Il decreto stabilisce infatti il diritto al lavoro in modalità agile (anche detto “smart working”) durante il periodo di quarantena e, se tale modalità non fosse compatibile con la mansione svolta, è prevista l’astensione dal lavoro per mezzo del “congedo”. Il decreto chiarisce anche, al comma 4 e 5 del medesimo articolo, che il congedo è accessibile soltanto in alternanza tra i due genitori e nel caso in cui non l’altro genitore non stia lavorando in modalità agile.
Riportiamo, di seguito, l’articolo 5 del decreto n.111:
Art. 5 – Lavoro agile e congedo straordinario per i genitori durante il periodo di quarantena obbligatoria del figlio convivente per contatti scolastici
- Un genitore lavoratore dipendente può svolgere la prestazione di lavoro in modalità agile per tutto o parte del periodo corrispondente alla durata della quarantena del figlio convivente, minore di anni quattordici, disposta dal Dipartimento di prevenzione della ASL territorialmente competente a seguito di contatto verificatosi all’interno del plesso scolastico.
2. Nelle sole ipotesi in cui la prestazione lavorativa non possa essere svolta in modalità agile e comunque in alternativa alla misura di cui al comma 1, uno dei genitori, alternativamente all’altro, può astenersi dal lavoro per tutto o parte del periodo corrispondente alla durata della quarantena del figlio, minore di anni quattordici, disposta dal Dipartimento di prevenzione della ASL territorialmente competente a seguito di contatto verificatosi all’interno del plesso scolastico.
3. Per i periodi di congedo fruiti ai sensi del comma 2 è riconosciuta, in luogo della retribuzione e ai sensi del comma 6, un’indennità pari al 50 per cento della retribuzione stessa, calcolata secondo quanto previsto dall’articolo 23 del testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità, di cui al decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, a eccezione del comma 2 del medesimo articolo. I suddetti periodi sono coperti da contribuzione figurativa.
4. Per i giorni in cui un genitore fruisce di una delle misure di cui ai commi 1 o 2, ovvero svolge anche ad altro titolo l’attività di lavoro in modalità agile o comunque non svolge alcuna attività lavorativa, l’altro genitore non può chiedere di fruire di alcuna delle predette misure.
5. Il beneficio di cui al presente articolo può essere riconosciuto, ai sensi del comma 6, per periodi in ogni caso compresi entro il 31 dicembre 2020.
6. Il beneficio di cui ai commi da 2 a 5 è riconosciuto nel limite di spesa di 50 milioni di euro per l’anno 2020. L’INPS provvede al monitoraggio del limite di spesa di cui al presente comma. Qualora dal predetto monitoraggio emerga che è stato raggiunto anche in via prospettica il limite di spesa, l’INPS non prende in considerazione ulteriori domande.
7. Al fine di garantire la sostituzione del personale docente, educativo, amministrativo, tecnico ed ausiliario delle istituzioni scolastiche che usufruisce dei benefici di cui ai commi da 2 a 5, è autorizzata la spesa di 1,5 milioni di euro per l’anno 2020.
8. Agli oneri derivanti dai commi 6 e 7 pari a 51,5 milioni di euro per l’anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione dell’autorizzazione di spesa di cui all’articolo 22-ter, comma 1, primo periodo, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, e successive modificazioni.
9. Le Amministrazioni pubbliche provvedono alle attività di cui al presente articolo con le risorse umane, strumentali e finanziarie previste a legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
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