30 Nov Esoneri contributivi: i chiarimenti dell’INPS – circolare n.133 del 24/11/20
Con la circolare n. 133 del 24 novembre 2020, a seguito dell’autorizzazione comunitaria, l’INPS fornisce le indicazioni per fruire dell’esonero totale dal versamento dei contributi previdenziali a carico del datore di lavoro.
Si tratta di una misura utile ad incentivare le assunzioni a tempo indeterminato secondo quanto previsto dal decreto di Agosto (Dl n.104/2020) per il rilancio dell’economia e dell’occupazione nell’ultima parte dell’anno in corso.
Infatti, per le assunzioni con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato di lavoratori che non abbiano avuto un contratto a tempo indeterminato nei sei mesi precedenti all’assunzione presso il medesimo datore di lavoro, è possibile fruire dell’esonero contributivo per una durata massima di sei mesi decorrenti dall’assunzione/trasformazione a tempo indeterminato. Ai sensi dell’articolo 6, comma 3, detto esonero trova applicazione anche in caso di trasformazione del contratto di lavoro subordinato a tempo determinato in contratto di lavoro a tempo indeterminato effettuata nel suddetto arco temporale.
Tale misura esclude i contratti di apprendistato e i contratti di lavoro domestico.
L’esonero in questione è proposto quale strumento di incentivo all’occupazione ed è cumulabile con altri esoneri o riduzioni delle aliquote di finanziamento previsti dalla normativa vigente, nei limiti della contribuzione previdenziale dovuta.
Ai sensi dell’articolo 7, comma 1 del Dl n.104/2020, l’esonero contributivo è applicabile anche alle assunzioni a tempo determinato o con contratto di lavoro stagionale nei settori del turismo e degli stabilimenti termali, sempre effettuate nel suddetto periodo, compreso tra il 15 agosto 2020 e il 31 dicembre 2020.
In tali ipotesi, l’incentivo ha una durata pari al periodo dei contratti stipulati, in ogni caso non superiore ai tre mesi. Per questi settori, l’esonero è previsto anche in caso di trasformazione del contratto in tempo indeterminato.
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